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Sez. L, Sentenza n. 2989 del 15/03/1995 (Rv. 491155 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione dell'accordo collettivo 12 marzo 1980 per gli autoferrotranvieri in tema di "retribuzione normale" e di inclusione di tredicesima e quattordicesima nella base di calcolo dell'indennità di trasferta e della diaria ridotta e di pernottazione.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491155-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione delle disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune, compiuta dal giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità, se conforme alle regole legali di ermeneutica contrattuale e sorretta da motivazione immune da vizi. (Nella specie l'impugnata sentenza, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che, in base alla nozione di "retribuzione normale" fornita dall'art. 1 dell'accordo nazionale 12 marzo 1980 per la disciplina del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, i ratei della tredicesima e quattordicesima mensilità non debbano fare parte della base di calcolo della indennità di trasferta e della diaria ridotta e di pernottazione, di cui è previsto il computo mediante la "quota giornaliera della retribuzione normale".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 12/03/1980

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)