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Sez. L, Sentenza n. 2174 del 11/03/1999 (Rv. 524048 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE | Inquadramento spettante al lavoratore - Criteri - Identificazione delle qualifiche o categorie previste dalle disposizioni collettive - Accertamento delle mansioni di fatto esercitate dal lavoratore - Confronto delle categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto - Necessità - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 1999-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524048-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE

Ai fini della determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli art. 1362 e seguenti cod. civ.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deve infine confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto. Di queste, mentre la prima operazione logica può essere censurata in sede di legittimità anche per violazione dei canoni ermeneutici anzidetti, le altre due operazioni logiche, che attengono ad apprezzamenti di fatto, sono censurabili solo per vizi di motivazione, restando peraltro escluso che sia la censura di violazione di legge che quella di vizio per motivazione possano fondarsi sulla mera deduzione, da parte del ricorrente, di un convincimento opposto a quello del giudice del merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)