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Sez. L, Sentenza n. 2466 del 16/03/1988 (Rv. 458238 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA SPECIALE EX ART. 1 DEL CCNL 8 GENNAIO 1970 PER LE AZIENDE METALMECCANICHE.*
Stato
decisa il 1988-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458238-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - INQUADRAMENTO DEL LAVORATORE - CRITERI - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA SPECIALE EX ART. 1 DEL CCNL 8 GENNAIO 1970 PER LE AZIENDE METALMECCANICHE.*

Ai fini della Determinazione dell'inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, il giudice del merito deve dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le Disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deve infine confrontare le identificate categorie o qualifiche con le mansioni svolte in concreto. In Sede di legittimità, mentre la prima operazione logica può essere censurata anche per violazione dei canoni ermeneutici anzidetti, le altre due operazioni logiche, che attengono ad apprezzamenti di fatto, sono censurabili solo per vizi di motivazione, restando peraltro escluso che sia la censura di violazione di legge che quella di vizio di motivazione possano fondarsi sulla mera deduzione, da parte del ricorrente, di un convincimento opposto a quello del giudice del merito. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva in particolare ritenuto sufficiente, ai fini dell'inquadramento nella categoria speciale di cui all'art. 1 del C.C.n.L. 8 gennaio 1970 per le aziende metalmeccaniche, lo svolgimento di funzioni di guida e controllo, con apporto di Competenza tecnico-pratica, di un gruppo di altri lavoratori, con l'Esercizio di un certo potere d'iniziativa per la condotta e i risultati delle lavorazioni). (V 8676/87, mass n 456131; (V 5308/87, mass n 453886; (V 1953/85, mass n 439864; (V 4480/84, mass n 436375).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)