diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7531 del 29/03/2010 (Rv. 612878 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO | Inidoneità fisica del lavoratore - Licenziamento - Riconducibilità al giustificato motivo oggettivo - Condizioni - Limiti - Impossibilità di svolgere mansioni alternative - Causa di immediata risoluzione del rapporto - Istituto del preavviso - Applicabilità - Esclusione - Pilota dichiarato permanentemente inidoneo al volo - Possibilità di prestazione alternativa - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612878-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO

In tema di sopravvenuta inidoneità del lavoratore allo svolgimento delle mansioni assegnate, il licenziamento disposto dal datore di lavoro va ricondotto, ove il lavoratore possa essere astrattamente impiegato in mansioni diverse, al giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, con diritto al termine e all'indennità di preavviso, diversamente dall'ipotesi in cui la prestazione sia divenuta totalmente e definitivamente impossibile, senza possibilità di svolgere mansioni alternative, nel qual caso va ravvisata una causa di risoluzione del rapporto che non ne consente la prosecuzione, neppure provvisoria ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., ed esclusa l'applicabilità dell'istituto del preavviso. Ne consegue, con riguardo allo speciale rapporto di lavoro dei piloti, che in caso di inidoneità permanente al volo resta preclusa al datore di lavoro la possibilità di disporre l'esecuzione di una prestazione lavorativa diversa - prevedendo il contratto collettivo di settore (art. 11), a favore del pilota dichiarato inidoneo, solamente un diritto di preferenza per le "nuove" assunzioni del personale di terra - con conseguente immediata risoluzione del rapporto di lavoro senza attribuzione, in mancanza di un diverso riconoscimento nel contratto collettivo, dell'indennità di preavviso. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la decisione impugnata, dovendosi accertare se, nel caso concreto, il contratto collettivo attribuisse l'indennità di mancato preavviso anche nell'ipotesi di risoluzione del rapporto per inidoneità permanente al volo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)