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Sez. L, Sentenza n. 24377 del 30/11/2015 (Rv. 637934 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative affidate di fatto e non superiori - Giustificato motivo oggettivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637934-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

Non può costituire giustificato motivo di licenziamento la sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento di mansioni diverse e non superiori rispetto a quelle per le quali il lavoratore è stato assunto, attesa la nullità del relativo atto di adibizione, prevista dall'art. 2103 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)