Sez. L, Sentenza n. 24377 del 30/11/2015 (Rv. 637934 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Sopravvenuta inidoneità fisica alle mansioni lavorative affidate di fatto e non superiori - Giustificato motivo oggettivo - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
Non può costituire giustificato motivo di licenziamento la sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento di mansioni diverse e non superiori rispetto a quelle per le quali il lavoratore è stato assunto, attesa la nullità del relativo atto di adibizione, prevista dall'art. 2103 c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)