Sez. 1, Sentenza n. 7348 del 09/08/1994 (Rv. 487704 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE | Azione esercitata dal prenditore nei confronti del traente - Presunzione di esistenza della "causa debendi" - Carattere relativo - Inesistenza o inefficacia della causa - Prova dell'intimato - Ammissibilità.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE
Con riguardo all'azione esercitata dal prenditore di un assegno bancario nei confronti del traente, la presunzione prevista dagli artt. 1988 e 1992 cod. civ. circa l'esistenza della "causa debendi" ha carattere relativo e può essere superata dalla prova che l'intimato fornisca dell'inesistenza o dell'inefficacia della causa. Tale prova non è tuttavia necessaria quando il materiale istruttorio raccolto consenta di individuare l'esistenza, ovvero l'inesistenza o l'inefficacia, del rapporto sostanziale sottostante al titolo di credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 1992, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)