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Sez. 1, Sentenza n. 11100 del 16/11/1990 (Rv. 469782 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - MANCANZA DI VALORE CAUTELARE - PROMESSA DI PAGAMENTO - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1990-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469782-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - IN GENERE - MANCANZA DI VALORE CAUTELARE - PROMESSA DI PAGAMENTO - CONSEGUENZA.*

L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 cod. civ., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, Invalidità ad Estinzione di tale rapporto. (Conf 3713/83, mass n 428623; (Conf 3976/81, mass n 414632; (Conf 1256/81, mass n 411835; (Conf 5119/78, mass n 394875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)