Sez. 5, Sentenza n. 9226 del 06/07/1981 Ud. (dep. 20/10/1981) Rv. 150584 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - ATTO PUBBLICO E CERTIFICATO - DIFFERENZE.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - IN CERTIFICATI - IN GENERE - ATTO PUBBLICO E CERTIFICATO - DIFFERENZE.*
Per certificati amministrativi devono intendersi le attestazioni di verità o di scienza del pubblico ufficiale che non rientrano nella documentazione di attività da lui spiegate o di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti ma che sono frutto di nozioni anteriormente acquisite o di consultazione di Atti pubblici preesistenti. Sono invece Atti pubblici quelli in cui i fatti vengono attestati come conosciuti "de visu et auditu ex propriis sensibus" dal pubblico ufficiale o dal pubblico impiegato che ne è l'autore, nonché gli Atti che costituiscono o concorrono a costituire un diritto o un Obbligo per persone determinate.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)