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Sez. 3, Sentenza n. 1633 del 06/02/2002 (Rv. 552116 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | In Genere.
Stato
decisa il 2002-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552116-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

L'esaurimento dell'istruttoria costituisce il presupposto per l'emanazione dell'ordinanza ex art. 186 quater cod. proc. civ.; pertanto, l'invito del giudice istruttore, che ha esaurito l'istruttoria e ritenuto la causa matura per la decisione, a precisare le conclusioni segna il momento a decorrere dal quale può essere proposta l'istanza; questa può essere presentata sia all'udienza in cui detto invito è formulato sia nella successiva udienza eventualmente fissata per la precisazione delle conclusioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)