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Sez. 2, Sentenza n. 9379 del 27/06/2002 (Rv. 555410 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Ordinanza ex art. 186 "quater" cod. proc. civ. - Proposizione - Condizioni.
Stato
decisa il 2002-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555410-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

In materia di procedimento civile, la norma posta dall'art. 186 "quater" cod. proc. civ., nel richiedere che per la pronunzia dell'ordinanza anticipatoria sia "esaurita l'istruzione", non fa riferimento ad un formale provvedimento di chiusura dell'attività istruttoria, onde è da ritenersi sufficiente che il giudice istruttore abbia ritenuto chiusa la fase istruttoria rinviando per la precisazione delle conclusioni, così implicitamente disattendendo istanze istruttorie formulate (come nella specie) in precedenti note autorizzate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)