Sez. 1, Sentenza n. 1032 del 04/04/1968 (Rv. 332457 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - VIOLAZIONE DELL'ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL RD N 1611 DEL 1933 - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - VIOLAZIONE DELL'ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL RD N 1611 DEL 1933 - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Per effetto della pronunzia n. 97 dell'8 luglio 1967 della Corte costituzionale, (con la quale e stata dichiarata l'illegittimita costituzionale del terzo comma dell'art 11 del RD 30 ottobre 1933, n. 1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullita di notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione del primo e del secondo comma dello stesso articolo) deve affermarsi che anche per la predetta norma vale la regola generale di diritto processuale secondo cui la nullita degli Atti non puo essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui e destinato. (V. 254-68, massima n. 331161).*
Riferimenti normativi: Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)