Sez. 1, Sentenza n. 2650 del 17/07/1969 (Rv. 342297 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - VIOLAZIONE DELL'ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL RD N. 1611 DEL 1933 - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - VIOLAZIONE DELL'ART. 11, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL RD N. 1611 DEL 1933 - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
A seguito della decisione della Corte costituzionale 8 luglio 1967 n.97, con la quale e stata dichiarata costituzionalmente illegittimo l'art. 11, terzo comma, del RD 30 ottobre 1933, n.1611, nella parte in cui esclude la sanatoria della nullita delle notificazioni effettuate alle amministrazioni dello stato in violazione del primo e del secondo comma dell'articolo, deve affermarsi che, anche per la predetta norma, vale la regola generale di diritto processuale secondo cui la nullita degli Atti non puo essere pronunziata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui e destinato. (Conf. 1032-68, massima n. 332457 V. 3703-68, massima n. 337016).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Legge 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)