Sez. 3, Sentenza n. 4687 del 16/04/1992 (Rv. 476848 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore | Rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell'infortunato - Credito relativo - Natura - Credito di valore - Revisione della tabella di capitalizzazione della rendita - Aumento della somma originariamente richiesta - Valutazione della passività effettiva secondo parametri attuali - Controllo aritmetico del giudice - Conseguenze - Domanda di aumento del credito in rivalsa rispetto alla somma determinata nella sentenza di primo grado - Proposizione di appello incidentale - Necessità - Esclusione - Tempestiva deduzione in appello - Sufficienza.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Responsabilità - Rivalsa dell'ente assicuratore
Il credito dell'INAIL per rimborso delle prestazione eseguite a favore dell'infortunato - verso il terzo autore del danno ovvero verso il datore di lavoro che sia parte del rapporto assicurativo - è credito di valore e non di valuta, corrispondendo alla passività patrimoniale che l'istituto subisce effettivamente in conseguenza degli esborsi o dello stanziamento di una determinata somma capitale produttiva della rendita da versare all'infortunato; conseguentemente, se per effetto della revisione della tabella di capitalizzazione della rendita, intervenuta nel corso del giudizio, l'importo originariamente richiesto subisca un aumento, la maggior somma risultante non è che la valutazione della passività effettiva secondo parametri attuali che - trovando la loro fonte normativa in atti ufficiali dello Stato - esigono da parte del giudice una mera verifica esteriore ed un controllo aritmetico; con l'ulteriore conseguenza che, per ottenere l'aumento del credito in rivalsa rispetto alla somma determinata nella sentenza di primo grado, non è necessario la proposizione dell'appello incidentale, essendo sufficiente la sua tempestiva deduzione dinanzi al giudice di appello.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)