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Sez. 1, Sentenza n. 2248 del 02/02/2007 (Rv. 599842 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Sindacato sulla legittimità ed opportunità dei provvedimenti di esercizio dei poteri decisori del giudice - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599842-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Nel giudizio per l'equa riparazione dei danni conseguenti alla violazione del principio della ragionevole durata del processo ex legge n. 89 del 2001, non è consentito alcun autonomo sindacato sulla legittimità ed opportunità dei provvedimenti di esercizio dei poteri decisori (discrezionali o meno) del giudice chiamato a trattare il processo che si assume affetto da irragionevole durata. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel determinare in un decennio la durata irragionevole di una procedura fallimentare, aveva tuttavia escluso che si potessero ascrivere a disfunzioni dell'apparato giudiziario tutti i tempi occorsi per l'espletamento delle attività processuali correlate a valutazioni e determinazioni assunte dal giudice nella conduzione di detta procedura non condivise dal ricorrente).

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)