Sez. 6, Sentenza n. 280 del 01/02/1983 Cc. (dep. 01/03/1983) Rv. 157724 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE DEL TIPO DI ELEMENTO DI PROVA - SUFFICIENZA - SPECIFICAZIONE DELLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI - INDICAZIONE DEL TIPO DI ELEMENTO DI PROVA - SUFFICIENZA - SPECIFICAZIONE DELLE PARTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Sussiste difetto di motivazione del mandato di cattura (nel testo dell'art. 264 cod. proc. pen., anteriore alla modifica della legge 12 agosto 1982 n. 532 art. 10) solo quando l'indicazione degli elementi di accusa sia stata del tutto omessa o sia assolutamente generica, dovendosi, invece, ritenere sufficientemente motivato il provvedimento di cattura che faccia richiamo al tipo di elemento di prova acquisito dal giudice, anche senza specificazione della fonte, la quale può essere taciuta perfino in Sede di interrogatorio, se può derivare pregiudizio all'istruzione. (Conf mass n 155953 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)