Sez. 1, Sentenza n. 1464 del 29/06/1982 Cc. (dep. 30/10/1982) Rv. 155953 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
In tema di ordini o di mandati di cattura, l'Obbligo della motivazione può ritenersi adempiuto quando il giudice, con enunciazione sommaria e compatibile con il segreto istruttorio, abbia indicato, senza bisogno di specificazione della fonte, gli elementi di accusa al fine di consentire allo imputato di predisporre la difesa e di rendere possibile, in caso di impugnazione, il controllo del procedimento di valutazione degli indizi. (Conf mass n 152157 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 264 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)