Sez. L, Sentenza n. 22392 del 10/12/2012 (Rv. 624855 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Art. 19, comma 1, del c.c.n.l. metalmeccanici dell'8 giugno 1999 - Periodo di aspettativa aggiuntivo al periodo di malattia - Superamento - Licenziamento - Comporto per sommatoria - Richiesta del lavoratore di specificazione dei periodi - Inottemperanza del datore di lavoro - Conseguenze - Fondamento - Mancata richiesta del lavoratore - Precisazione in sede giudiziale - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, l'art. 19, comma 1, del c.c.n.l. metalmeccanici dell'8 giugno 1999, nel prevedere che, in caso di superamento dei limiti di conservazione del posto per malattia, il lavoratore possa usufruire, su sua domanda, di un ulteriore, autonomo ma collegato, periodo di aspettativa aggiunto fino alla durata massima di 18 mesi, dopo il quale è nella facoltà dell'azienda procedere alla risoluzione del rapporto, configura una ipotesi di comporto per sommatoria. Ne consegue che, ove il recesso sia intimato senza precisare i diversi periodi di assenza, la mancata tempestiva ottemperanza dal datore di lavoro alla richiesta di specificazione del lavoratore (particolarmente significativa le ipotesi di comporto per sommatoria) ex art. 2 della legge n. 604 del 1966 esclude che di dette assenze possa tenersi conto ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto, potendosi ritenere ammissibile una specificazione successiva, nella sede giudiziale, solo nell'ipotesi in cui il lavoratore abbia direttamente impugnato il licenziamento, non essendo ravvisabile in ciò una integrazione o modificazione della motivazione del recesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST., Contr. Coll. 08/06/1999 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)