Sez. L, Sentenza n. 2554 del 10/02/2015 (Rv. 634532 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO | Richiesta di specificazione dei motivi del recesso e i periodi di malattia - Obbligo del datore di comunicare i motivi del recesso - Violazione - Conseguenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO
In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, a fronte della richiesta del lavoratore, di conoscere i periodi di malattia, il datore di lavoro deve indicare, a pena di inefficacia del licenziamento, i motivi del recesso ex art. 2, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello in quanto il datore di lavoro aveva ricevuto la richiesta di conoscere i periodi di malattia nella sede legale della società , come attestato dal timbro apposto alla ricevuta di ritorno, ma non aveva fornito l'indicazione dei motivi del recesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)