Sez. 2, Sentenza n. 8155 del 18/08/1998 (Rv. 518157 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - COLLAUDATORE | Dipendente della Regione Lombardia - Attività di collaudatore svolta su incarico della Regione - Diritto a compenso - Esclusione - Fondamento.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - COLLAUDATORE
In tema di collaudo di opere pubbliche, nessun autonomo compenso spetta al dipendente della regione Lombardia (nella specie, dirigente del servizio del genio civile) incaricato dell'attività di collaudo di un'opera pubblica (nella specie, ristrutturazione di un albergo di proprietà dell'ente territoriale), giusto disposto dell'art. 2 della legge regionale n. 54 del 1976 (a mente del quale nessuna indennità o altro provento, diretto ed indiretto, in aggiunta a quello di cui alla legge n. 48 del 1973, può legittimamente corrispondersi agli impiegati dell'ente), norma sulla quale nessun effetto può esplicare il disposto dell'art. 38 della legge regionale 70 del 1983, relativo ai soli criteri da seguire nel conferimento degli incarichi di collaudo, e privo di qualsivoglia disposizione derogatoria alla ricordata regola della onnicomprensività del compenso.
Riferimenti normativi: Legge 25/11/1973 num. 48, Legge Reg. Lombardia 31/12/1976 num. 54 art. 2, Legge Reg. Lombardia 31/12/1976 num. 54 art. 54, Legge Reg. Lombardia 12/09/1983 num. 70 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)