Sez. U, Sentenza n. 2686 del 13/07/1976 (Rv. 381474 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - COLLAUDATORE - PROCEDIMENTO - NOMINA DEL COLLAUDATORE - MERO ATTO PRESUPPOSTO - AUTONOMA IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - APPROVAZIONE DEL COLLAUDO - MANCATA IMPUGNAZIONE - DIRITTO DEL COLLAUDATORE AL COMPENSO - SUSSISTENZA - NOMINA ILLEGITTIMA - IRRILEVANZA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - COLLAUDATORE - PROCEDIMENTO - NOMINA DEL COLLAUDATORE - MERO ATTO PRESUPPOSTO - AUTONOMA IMPUGNABILITA - ESCLUSIONE - APPROVAZIONE DEL COLLAUDO - MANCATA IMPUGNAZIONE - DIRITTO DEL COLLAUDATORE AL COMPENSO - SUSSISTENZA - NOMINA ILLEGITTIMA - IRRILEVANZA.*
L'atto di nomina del collaudatore nell'appalto di opere pubbliche ed assimilate non e atto costitutivo della fattispecie procedimentale di collaudazione, ma mero atto presupposto, privo di effetti autonomi e insuscettibile di impugnazione ex se. Ne consegue che, espletata l'attivita di collaudo e intervenuta l'approvazione da parte dell'amministrazione con provvedimento definitivo, per Mancanza di impugnazione tempestiva dinanzi al giudice amministrativo, il diritto al compenso per il collaudatore sorge anche nel caso di illegittimita dell'atto di nomina per carenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge (nella specie era stato nominato collaudatore un professore universitario e non un funzionario in servizio o a riposto dell'amministrazione dei lavori pubblici o di altra amministrazione provvisto di laurea in ingegneria).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F art. 362, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 81, Decreto Legge 06/03/1948 num. 341 art. 1, DPR 30/06/1955 num. 1534 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)