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Sez. 3, Sentenza n. 2149 del 26/03/1986 (Rv. 445333 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - IN GENERE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO PER IRREGOLARITÀ FORMALE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE INDICATO NEL PRECETTO AI FINI DELLA ESECUZIONE - LIMITI - MANCANZA DI TALE INDICAZIONE - INTESTAZIONE DELL'ATTO CON INDICAZIONE DI UNA DETERMINATA PRETURA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445333-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER MATERIA - IN GENERE - OPPOSIZIONE AL PRECETTO PER IRREGOLARITÀ FORMALE - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONFIGURABILITÀ - COMPETENZA DEL GIUDICE INDICATO NEL PRECETTO AI FINI DELLA ESECUZIONE - LIMITI - MANCANZA DI TALE INDICAZIONE - INTESTAZIONE DELL'ATTO CON INDICAZIONE DI UNA DETERMINATA PRETURA - CONSEGUENZE.*

Con riguardo a precetto per il pagamento di una somma di denaro, l'opposizione dell'intimato, rivolta a denunciarne l'irregolarità formale, configura opposizione agli Atti esecutivi, ed è funzionalmente devoluta, a norma dell'art. 617 primo comma cod. proc. civ., al giudice che il creditore abbia indicato in detto precetto come competente per l'esecuzione (in conformità di quanto disposto dall'art. 480 terzo comma cod. proc. civ.). peraltro, in difetto di tale specifica indicazione, può darsi rilievo anche all'intestazione dell'atto, con la conseguenza che, quando in questa intestazione risulti una determinata pretura, il precetto medesimo è qualificabile come atto preliminare di un'espropriazione forzata di cose mobili o di crediti, e la suddetta opposizione, in applicazione del citato art. 617, spetta alla cognizione del pretore di quell'ufficio giudiziario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)