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Sez. 3, Sentenza n. 2846 del 17/03/1998 (Rv. 513710 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615 | Competenza del pretore - Limiti - Opposizione a precetto proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione ex art. 615, primo comma, cod. proc. civ. - Giudice competente per materia o valore e per territorio - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1998-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513710-01

ESECUZIONE FORZATA - COMPETENZA - PER VALORE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART 615

L'opposizione a precetto di cui all'art. 615, comma primo, cod. proc. civ. integrando una ipotesi di opposizione soltanto preannunciata, al fine di contestare il diritto della parte istante a procedere "in executiviis", dà luogo ad un normale giudizio di cognizione finalizzato alla negazione dell'esistenza stessa del credito fatto valere in sede esecutiva, e va proposta, con citazione, dinanzi al giudice competente per materia o per valore (art. 8 e 9 cod. proc. civ.; art. 17 stesso codice) e per territorio (art. 27 cod. proc. civ.). In relazione al criterio della competenza territoriale, e solo in relazione ad esso (restando ferma la piena efficacia degli ordinari criteri di competenza per materia o per valore previsti dal codice di rito per tale tipologia di controversie), assume rilievo il contenuto dell'atto di precetto, poiché l'art. 27 cod. proc. civ., nell'individuare nel "luogo dell'esecuzione" il foro relativo alle cause di opposizione, fa, purtuttavia, salva (con evidente riferimento proprio alla ipotesi di cui all'art. 615 primo comma, nelle quali tale luogo non è ancora individuato) la disposizione di cui all'art. 480, comma terzo, cod. proc. civ. a mente della quale il creditore deve dichiarare la residenza o eleggere il domicilio nel comune ove ha luogo il giudice competente per l'esecuzione, onde evitare che l'opposizione al precetto sia proposta (ex art. 16 cod. proc. civ.) davanti al giudice del luogo ove il precetto stesso era stato notificato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 com. 3 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)