diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 12769 del 28/11/1991 (Rv. 474799 - 01)

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere | Necessità ex art. 42 cod. proc. civ. - Contrasto con l'art. 24 Cost. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Differente regime di impugnabilità delle sentenze sulla competenza e di quelle anche sul merito - Razionalità.
Stato
decisa il 1991-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474799-01

Competenza civile - Regolamento di competenza - In genere

In riferimento all'art. 24 Cost., è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 cod. proc. civ., che prevede il regolamento necessario come mezzo d'impugnazione della sentenza che abbia pronunciato solo sulla competenza, a differenza dell'ipotesi (per la quale l'art. 43 cod. proc. civ., prevede la facoltatività del regolamento predetto) in cui la pronuncia sulla competenza sia contenuta in una sentenza che decida anche del merito, atteso che la disciplina del procedimento per regolamento di competenza non è in alcun modo limitativa dell'esercizio del diritto di difesa e che il differente regime d'impugnabilità della sentenza che pronunci solo sulla competenza, rispetto alla sentenza che pronunci anche sul merito, trova razionale giustificazione nel diverso contenuto di tali sentenze e nella differente situazione processuale che ad esse consegue, mentre il potere discrezionale del giudice di decidere la questione di competenza insieme col merito ovvero separatamente appare razionalmente giustificato dai compiti di direzione del processo affidati al giudice e dalle esigenze di economia processuale cui lo stesso deve ispirare siffatta attività di direzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)