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Sez. 1, Sentenza n. 7304 del 08/08/1996 (Rv. 499061 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Provvedimento che decide solo sulla competenza, respingendo istanze istruttorie - Appello - Inammissibilità - Regolamento necessario di competenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499061-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Già prima dell'introduzione ad opera della legge n. 353 del 1990 della regola, sancita nel terzo comma del novellato art. 38 cod. proc. civ., secondo cui le questioni sulla competenza per valore, materia e territorio sono decise in base a quello che risulta agli atti, doveva ritenersi insito nel sistema processuale il principio per il quale il giudice del merito, chiamato a risolvere una questione di competenza, non può utilizzare prove costituende, ma soltanto prove precostituite, ossia entrate in causa "senza un'apposita istruzione", secondo la regola stabilita dall'art. 14 cod. proc. civ. limitatamente alla competenza per valore nelle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, ma estensibile all'intero sistema. Ne consegue che, avverso il provvedimento con cui il giudice abbia deciso solo sulla competenza, respingendo istanze istruttorie tendenti, secondo la prospettazione della parte, a fornire la prova anche relativamente alla competenza, non è ammissibile l'appello, bensì solo il regolamento necessario di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)