Sez. U, Sentenza n. 4136 del 17/06/1988 (Rv. 459219 - 01)
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE - CREDITORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - PIGNORAMENTO DIRETTO O PRESSO IL CASSIERE O TESORIERE - LIMITI ALL'ESPROPRIABILITÀ DEI BENI - QUESTIONI RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SUL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - SUSSISTENZA.*
PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - IN GENERE - CREDITORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - SENTENZA DI CONDANNA AL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO - PIGNORAMENTO DIRETTO O PRESSO IL CASSIERE O TESORIERE - LIMITI ALL'ESPROPRIABILITÀ DEI BENI - QUESTIONI RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO SUL PROCEDIMENTO ESECUTIVO - SUSSISTENZA.*
Il creditore della pubblica amministrazione, in forza di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, può agire esecutivamente con pignoramento diretto presso la amministrazione medesima, ovvero, nel caso di somme incassate per suo conto dall'ente cassiere o tesoriere, ma non ancora entrate nella sua disponibilità, con pignoramento presso detto cassiere o tesoriere (pure quando debitore sia un ente locale, come espressamente previsto dall'art. 24 bis della legge 29 ottobre 1987 n. 440), mentre gli eventuali limiti all'espropriabilità dei beni, per effetto della loro natura o destinazione vincolata, non escludono la giurisdizione del giudice ordinario sul procedimento esecutivo, ovvero sul giudizio di accertamento dell'Obbligo del terzo contemplato dall'art. 549 cod. proc. civ., perché configurano ragioni d'impignorabilità, deducibili dalla debitrice esecutata con l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ.. (V 3932/87, mass n 452784; (V 5491/86, mass n 448017; (V 323/81, mass n 410765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 545 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 549 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 29/10/1987 num. 440 art. 24 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)