Sez. 3, Sentenza n. 5491 del 08/09/1986 (Rv. 448017 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - DICHIARAZIONE DI IMPIGNORABILITÀ DEL CREDITO DEL DEBITORE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - APPELLABILITÀ - PROPONIBILITÀ DI RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.111 COST. - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - DICHIARAZIONE DI IMPIGNORABILITÀ DEL CREDITO DEL DEBITORE - PROVVEDIMENTO RELATIVO - APPELLABILITÀ - PROPONIBILITÀ DI RICORSO PER CASSAZIONE EX ART.111 COST. - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento, con il quale il pretore dichiara impignorabile un credito del debitore verso terzi, ancorché adottato nella Forma dell'ordinanza, ha natura sostanziale di sentenza negativa del diritto di procedere ad esecuzione forzata su detto bene, e quindi resa su materia di opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ. detto provvedimento, pertanto, essendo impugnabile con appello, non può essere investito da ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)