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Sez. 6, Sentenza n. 464 del 14/04/1971 Ud. (dep. 14/05/1971) Rv. 118002 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII - MINERALI - REATO DI TRASPORTO ABUSIVO - OGGETTO GIURIDICO - AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118002-01

FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII - MINERALI - REATO DI TRASPORTO ABUSIVO - OGGETTO GIURIDICO - AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - IRRILEVANZA.*

Per la realizzazione del reato di trasporto abusivo di olii minerali, di cui agli artt 5 e 15, comma primo, della legge 2 luglio 1957, n 474, si deve prescindere dall'effettivo pagamento dell'imposta di fabbricazione dovuta. Il reato sussiste, infatti, anche nell'ipotesi in cui tale pagamento sia avvenuto, trattandosi di reato di pericolo, che si realizza per il solo fatto del trasporto senza valido documento (certificato di provenienza), e con la ricorrenza del dolo generico, consistente nella consapevolezza di eseguire o far eseguire il trasporto con certificato scaduto, falso o alterato. Scopo della norma non e soltanto di impedire l'evasione tributaria, ma anche di consentire il controllo della polizia in ordine all'osservanza delle prescrizioni dettate per la circolazione degli olii minerali, e l'interesse protetto dalla norma e quello dello stato di poter accertare con la massima facilita, attraverso i suoi organi, l'adempimento degli obblighi fiscali, facendo astrazione dall'effettivo compimento di Atti di frode. (V 115656, anno 1970' 110194, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 15 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)