Sez. 6 - , Sentenza n. 18124 del 06/05/2021 Cc. (dep. 10/05/2021) Rv. 281271 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69 - Modifiche apportate dall’art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - Cittadino straniero stabilmente residente in Italia - Permanenza non inferiore a cinque anni - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 15 d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, per violazione degli artt. 3 e 27, comma 3, Cost., nella parte in cui esclude dal beneficio del rifiuto facoltativo della consegna i cittadini di altro Stato membro dell'Unione Europea che non abbiano maturato una permanenza sul territorio italiano di almeno cinque anni, in quanto la scelta non contrasta né con il parametro della ragionevolezza, né con il principio di eguaglianza, nè con la finalità di reinserimento sociale del condannato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/02/2021 num. 10 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)