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Sez. 3, Sentenza n. 1504 del 06/12/1983 Ud. (dep. 17/02/1984) Rv. 162693 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - NAVE ESTERA - REGIME DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA - RINVIO ALLA CONVENZIONE DI GINEVRA 18 MAGGIO 1956 - NATURA.*
Stato
decisa il 1983-12-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162693-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - NAVE ESTERA - REGIME DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA - RINVIO ALLA CONVENZIONE DI GINEVRA 18 MAGGIO 1956 - NATURA.*

Il rinvio operato dall'art. 216 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ("testo unico delle Disposizioni in materia doganale"), in tema di importazione temporanea di imbarcazioni estere, alla convenzione di Ginevra 18 maggio 1956, resa esecutiva con la legge 3 novembre 1961, n. 1553, ha carattere puramente formale ed ha perciò solo la funzione di determinare, alla stregua della fonte richiamata, le condizioni per l'attribuzione del trattamento di esenzione provvisoria dal pagamento dei diritti di confine. (V mass n 161240).*

Riferimenti normativi: Legge 03/11/1961 num. 1553, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)