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Sez. 5, Sentenza n. 14966 del 22/06/2010 (Rv. 613705 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Beni provenienti dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia - Importazione nella Comunità Europea - Dubbi sulla provenienza della merce dal paese favorito - Reiterate richieste di conferma alle autorità del luogo - Mancata risposta - Disconoscimento delle agevolazioni doganali ed in tema di IVA - Impugnazione dell'avviso di rettifica - Onere della prova - Ripartizione - Richiesta di informazioni ex art. 213 cod. proc. civ. - Possibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613705-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di importazione nella Comunità Europea di beni provenienti dalla ex Repubblica iugoslava di Macedonia - disciplinata dall'Accordo di cooperazione richiamato dal Regolamento CE 2 febbraio 1998, n. 273/98 e dal Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454/93, recante norme di attuazione del codice doganale comunitario - quando il paese di destinazione, dubitando della provenienza della merce dal paese favorito, ne abbia reiteratamente richiesto la conferma alle autorità del luogo e, non avendo avuto risposta, abbia negato le agevolazioni previste in materia di dazi doganali e di IVA ed applicato il tributo nella misura ordinaria, nel giudizio di impugnazione dell'avviso di rettifica è sufficiente per l'Amministrazione dimostrare di avere puntualmente chiesto le informazioni prescritte dalla normativa applicabile, mentre spetta al contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi dell'effetto legale della mancata risposta, con la conseguenza che il giudice non deve decidere la lite in base al dubbio che le reiterate richieste di informazioni non siano state spedite o ricevute, ma deve fare riferimento alle prove acquisite agli atti ed a quelle ottenibili, se necessarie, mediante richiesta ad altri uffici della P.A. ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ., la cui applicabilità nel processo tributario, stante il richiamo contenuto nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non è esclusa dall'avvenuta abrogazione del comma 3 dell'art. 7 dello stesso decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 213, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 com. 3 CORTE COST., Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Regolam. Commissione CEE 02/02/1998 num. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)