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Sez. 5, Sentenza n. 20512 del 22/09/2006 (Rv. 594755 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Procedura semplificata ex artt. 232 e 233 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Caratteri - Deroghe alla disciplina generale regolata dall'art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973 - Limiti - Rifiuto della dichiarazione e annullamento dell'operazione - Configurabilità - Affermazione - Compatibilità con la revoca dell'autorizzazione alla procedura semplificata - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594755-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di tributi doganali, la procedura semplificata prevista dagli artt. 232 e 233 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (applicabili nella specie "ratione temporis", oggi sostituiti dagli artt. 12 e seguenti del d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374) - secondo la quale le imprese la cui attività è alimentata da frequenti arrivi di merci dall'estero possono essere autorizzate a disporne subito dopo l'arrivo, a prescindere dallo sdoganamento presso la dogana del luogo di destinazione, con effettuazione del procedimento di accertamento e liquidazione dei diritti "a posteriori" e periodicamente, attraverso l'esame delle scritture e della contabilità aziendale, che l'impresa è tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali -, non esime l'impresa autorizzata dalla presentazione della dichiarazione doganale (entro il quinto giorno lavorativo successivo all'arrivo delle merci: art. 8 del d.m. 3 luglio 1973), risultando soltanto invertito, rispetto alla procedura ordinaria, il rapporto cronologico tra presentazione della dichiarazione e disponibilità della merce. Rispetto alla disciplina generale del presupposto dell'obbligazione doganale, fissata dall'art. 36 del d.P.R. n. 43 del 1973 - a tenore del quale il presupposto stesso "si considera non avverato se... a norma delle leggi vigenti, l'operazione non può essere consentita" -, dunque, la procedura semplificata deroga solo riguardo al momento di insorgenza dell'obbligazione - la data di conseguimento della disponibilità della merce da parte dell'importatore anziché la data di presentazione della dichiarazione -, in ragione dell'esigenza di disporre immediatamente della merce, ma non incide sull'applicabilità delle ulteriori disposizioni, sicché anche nella procedura semplificata può ritenersi "a posteriori" non avverato il presupposto dell'obbligazione. Ne consegue che, essendo l'operazione di importazione un procedimento complesso che si perfeziona con gli atti di controllo eseguiti sulla dichiarazione, i quali nella procedura semplificata si effettuano quando la merce si trova già nella disponibilità dell'importatore, come l'accettazione della dichiarazione fa retroagire gli effetti dell'importazione al momento del conseguimento della disponibilità, il rifiuto di accettazione della stessa (nella specie, per violazione della disciplina dettata da raccomandazioni CECA in materia di dazi "antidumping") comporta l'annullamento dell'operazione, senza che ciò risulti incompatibile con la possibilità, prevista dall'art. 232, quarto comma, del d.P.R. n. 43 del 1973, di revocare l'autorizzazione alla procedura semplificata, atteso che tale revoca opera per il futuro, ma non incide sugli atti illegali già compiuti, che rimarrebbero altrimenti impuniti se non venissero annullati.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 36 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 232, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 233, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 12, DM Finanze 03/07/1973 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)