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Sez. 1, Sentenza n. 2620 del 16/07/1969 (Rv. 342236 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342236-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - IN GENERE - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*

La nullita di un negozio puo essere rilevata, di regola, in ogni stato o grado di giudizio, ed anche, quindi, in Cassazione, di ufficio o su istanza delle parti, ancorche queste l'abbiano sollevata per la prima volta in Sede di legittimita, ma tale principio non vale nell'ipotesi in cui la decisione della questione di nullita negoziale esiga indagini di merito, nella quale ipotesi essa non puo essere sollevata nemmeno dalle parti per la prima volta in Cassazione. Conf.3571-68 mass n.336775.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)