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Sez. 1, Sentenza n. 3587 del 13/12/1972 (Rv. 361583 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - DEDUCIBILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361583-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - NULLITA DEL CONTRATTO - AZIONE DI NULLITA - LEGITTIMAZIONE - RILEVABILITA ANCHE D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO - DEDUCIBILITA EX NOVO IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

La nullita del negozio giuridico puo essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in Cassazione, di ufficio o su istanza proposta dalla parte per la prima volta in tale Sede; ma questo principio non e applicabile qualora la proposizione della relativa questione, non dedotta nel giudizio di merito, richieda un'indagine di fatto, riprendendo in tale ipotesi vigore il principio dispositivo. (nella specie la S C ha ritenuto inammissibile la censura diretta a sostenere, per la prima volta in giudizio, la nullita del contratto con il quale il maggior dirigente di una societa per azioni aveva assunto l'incarico, per conto di un'azionista, di determinare il prezzo delle azioni a questo appartenenti e di favorirne la vendita, in quanto lo accertamento degli estremi del reato di divulgazione di notizie sociali riservate (art 2622 cod civ) involgeva l'accertamento di fatti sui quali i giudici di merito non avevano espletato alcuna indagine) (Conf 2620'69, mass n 342236; 213'69, mass n 338156).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2622 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)