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Sez. 1, Sentenza n. 362 del 12/02/1971 (Rv. 349928 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - AVVERSO SENTENZA NON APPELLABILE DEL CONCILIATORE - MANCATA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - CASSAZIONE CON RINVIO.*
Stato
decisa il 1971-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349928-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE - AVVERSO SENTENZA NON APPELLABILE DEL CONCILIATORE - MANCATA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - CASSAZIONE CON RINVIO.*

Qualora l'attore, in un procedimento dinanzi al conciliatore, si sia costituito in una udienza successiva a quella indicata nell'atto di citazione, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo ove il convenuto sia rimasto contumace. Ove il conciliatore non abbia disposto in tale senso e la sentenza di primo grado sia stata impugnata per Cassazione ai sensi dell'art 111 cost, la sentenza stessa deve essere cassata con rinvio, non ricorrendo l'ipotesi di improcedibilita del processo di cui all'art 382 cod proc civ, in quanto anche la cancellazione della causa dal ruolo, sebbene sia eventualmente prodromica all'Estinzione del processo, costituisce, di per se considerata, una Forma di prosecuzione del processo medesimo. (V 2773'68, massima n 335401' 1454'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)