Sez. 2, Sentenza n. 2773 del 02/08/1968 (Rv. 335401 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINI - COSTITUZIONE TARDIVA - INEFFICACIA - SANATORIA - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'APPELLANTE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ONERE DELLA RIASSUNZIONE ANNUALE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE DELLE PARTI - TERMINI - COSTITUZIONE TARDIVA - INEFFICACIA - SANATORIA - COSTITUZIONE TARDIVA DELL'APPELLANTE - MANCATA COSTITUZIONE DELL'APPELLATO - CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO - ONERE DELLA RIASSUNZIONE ANNUALE.*
I due termini di Costituzione fissati dalla legge all'attore (appellante) ed al convenuto (appellato) sono distintamente considerati, nel senso che ciascuna parte e tenuta ad osservare il proprio termine sotto pena di inefficacia della ritardata Costituzione, a meno che l'altra non si sia, a sua volta, tempestivamente costituita nel termine assegnatole ovvero, costituendosi anch'essa tardivamente, abbia accettato il contraddittorio. In conseguenza, ove l'attore si costituisca tardivamente e il convenuto non si costituisca, il giudice non deve dichiarare la contumacia di questo ultimo, bensi ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, con l'Onere della riassunzione entro un anno dal provvedimento di cancellazione. (V 508'56).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)