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Sez. L, Sentenza n. 10813 del 29/10/1998 (Rv. 520224 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Concetto di non rinnovabilità del contratto - Portata - Rinnovazione del contratto entro il termine di durata massima complessivamente considerato - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520224-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

L'art. 3 legge n. 863 del 1984, nel prevedere, per il contratto di formazione e lavoro, la durata massima di ventiquattro mesi e la non rinnovabilità, non esclude la possibilità di rinnovazione di un contratto di durata inferiore, sino al raggiungimento del termine di durata massima, dovendosi ritenere che il concetto di non rinnovabilità sia da riferirsi all'insuperabilità di tale termine.

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)