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Sez. L, Sentenza n. 12550 del 27/08/2003 (Rv. 566309 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di formazione e lavoro - Violazione dei limiti di durata massima e di non rinnovabilità del contratto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566309-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE

In tema di contratto di formazione e lavoro, qualora sia intercorso rapporto autorizzato della durata di tre mesi del quale sia stata negata la proroga, è impossibile la costituzione di analogo contratto di durata massima, che costituirebbe violazione dei limiti posti dall'art 3, primo comma, del D.L. legge n. 726 del 1984 sia in ordine alla durata massima di ventiquattro mesi del contratto sia in ordine alla sua non rinnovabilità -

Riferimenti normativi: Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)