Sez. 1, Sentenza n. 3191 del 24/05/1984 (Rv. 435233 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO ESEGUITO DA UN UFFICIO DELLE IMPOSTE TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE - NULLITÀ - RINNOVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO - POTERE - DOVERE DELL'UFFICIO COMPETENTE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE - ACCERTAMENTO ESEGUITO DA UN UFFICIO DELLE IMPOSTE TERRITORIALMENTE INCOMPETENTE - NULLITÀ - RINNOVAZIONE DELL'ACCERTAMENTO - POTERE - DOVERE DELL'UFFICIO COMPETENTE.*
La Competenza territoriale degli uffici delle imposte ha carattere inderogabile, essendo determinata dall'interesse generale che gli accertamenti degli imponibili siano compiuti da quegli organi dell'amministrazione tributaria che, secondo le presunzioni derivanti dalle norme di legge in materia, sono i più idonei per lo svolgimento dell'attività accertatrice. Da tale principio discende la nullità assoluta dell'accertamento eseguito dall'ufficio incompetente, ed il conseguente potere-dovere dell'ufficio competente a procedere ad un nuovo e valido accertamento. (V 6492/80, mass n 410257; (V 4277/80, mass n 408141; (V 4462/77, mass n 388067).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 9, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 29 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 31, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 32, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)