Sez. 1, Sentenza n. 4462 del 19/10/1977 (Rv. 388067 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - COMPETENZA - DIFETTO DI COMPETENZA - NULLITA ASSOLUTA DELL'ATTO - DEDUCIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - PER LA PRIMA VOLTA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITA.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO - COMPETENZA - DIFETTO DI COMPETENZA - NULLITA ASSOLUTA DELL'ATTO - DEDUCIBILITA E RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - PER LA PRIMA VOLTA DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITA.*
In tema di imposte dirette, sotto il vigore del DPR 29 gennaio 1958 n 645, il difetto di Competenza dell'organo che ha proceduto all'accertamento configura un vizio radicale e sostanziale che importa nullita assoluta dell'atto, deducibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento tributario avente per oggetto l'atto medesimo, e, quindi, anche per la prima volta davanti al giudice ordinario, adito dopo l'esperimento dei ricorsi alle commissioni tributarie. (V 1139/69, mass n 339691).*
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1956 num. 1 art. 5, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 9, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 29 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 31, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 32, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)