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Sez. U, Sentenza n. 4275 del 27/06/1986 (Rv. 447040 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE PRONUNCIA CON LA QUALE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO DECLINI LA PROPRIA GIURISDIZIONE - NATURA VINCOLANTE PER IL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - NEGAZIONE DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA DEL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447040-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE PRONUNCIA CON LA QUALE IL GIUDICE AMMINISTRATIVO DECLINI LA PROPRIA GIURISDIZIONE - NATURA VINCOLANTE PER IL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - NEGAZIONE DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE - SUSSISTENZA DEL CONFLITTO DI GIURISDIZIONE.*

La pronuncia, con la quale il giudice amministrativo declini la propria giurisdizione, ritenendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario, non è vincolante per quest'ultimo, che, pertanto, successivamente adito per la stessa controversia, può riesaminare la questione, anche negando la propria giurisdizione in favore di quella del giudice amministrativo, così determinando un conflitto negativo, denunciabile alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione a norma dell'art. 362 secondo comma n. 1 cod. proc. civ.. (V 2287/82, mass n 420167; (V 284/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)