Sez. L, Sentenza n. 2287 del 15/04/1982 (Rv. 420167 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - CONFLITTO REALE POSITIVO O NEGATIVO - PRESUPPOSTO - RIMEDIO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 362, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NON IMPUGNATA IN TERMINI CON ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI DI GIURISDIZIONE - CONFLITTO REALE POSITIVO O NEGATIVO - PRESUPPOSTO - RIMEDIO - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 362, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. - CONSEGUENTE SOSPENSIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO NON IMPUGNATA IN TERMINI CON ATTO DI APPELLO - AMMISSIBILITÀ.*
Il conflitto reale, positivo o negativo, di giurisdizione, il quale è denunciabile non con l'istanza di regolamento preventivo, esperibile nel diverso caso di conflitto cosiddetto virtuale, ma con ricorso per Cassazione, a norma dell'art. 362, comma secondo, cod. proc. civ., ricorre qualora due organi appartenenti a diversi ordini giurisdizionali abbiano entrambi emesso una pronuncia affermativa o negativa della propria giurisdizione, ancorché impugnata o suscettibile d'impugnazione, su due cause che, pur non presentando assoluta identità di petitum, ovvero implicando la richiesta di provvedimenti diversi, postulino la soluzione della medesima questione di giurisdizione. Tale ricorso, non comporta - neppure in via analogica - l'applicazione dell'art. 367 cod. proc. civ. e, quindi, non determina la sospensione del processo, ma, non costituendo un mezzo di impugnazione in senso proprio, non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che non sia stata impugnata mediante il necessario atto di appello nei termini fissati. (V 4097/79, mass n 400601).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)