Sez. 1, Sentenza n. 10658 del 13/05/2011 (Rv. 618126 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di altri prestatori d'opera intellettuale - Privilegio generale ex art. 2751-bis n. 2 cod. civ. - Limiti - Retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione - Modalità di calcolo - Compensi relativi all'attività professionale di avvocato - Onorari - Crediti relativi ad attività difensive concluse nel biennio, anche se iniziate anteriormente e purché relative al medesimo incarico - Diritti - Crediti relativi a prestazioni poste in essere nel biennio - Fondamento.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE
In tema di privilegio generale sui beni mobili, dovuto sui compensi per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751-bis n. 2 cod. civ. - che riconosce detto privilegio ai crediti sulle retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale per gli ultimi due anni di prestazione - va inteso nel senso che, mentre per gli onorari si tiene conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, sebbene alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, purché risultino tra loro collegate, in quanto espressione del medesimo incarico, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, la liquidazione va fatta in base alla tariffa vigente a quel momento, poiché per essi deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 bis CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)