Sez. 1, Sentenza n. 28876 del 30/12/2005 (Rv. 585602 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE | Crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di altri prestatori d'opera intellettuale - Privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - Limiti - Retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione - Modalità di calcolo - Compensi relativi all'attività professionale di avvocato - Onorari - Crediti relativi ad attività difensive conclusesi nel biennio - Diritti - Crediti relativi a prestazioni poste in essere nel biennio.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PRIVILEGI - GENERALE SUI MOBILI - IN GENERE
In riferimento ai compensi dovuti per le prestazioni professionali rese dall'avvocato, il limite temporale stabilito dall'art. 2751 bis n. 2 cod. civ. - a norma del quale hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione - va interpretato nel senso che mentre per gli onorari deve tenersi conto del momento in cui la prestazione professionale, unitariamente considerata, è stata portata a termine, ancorché alcune attività siano state svolte in epoca anteriore al biennio, per i diritti, che maturano con il compimento delle singole prestazioni, deve tenersi conto soltanto di quelle poste in essere nel periodo in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2751 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)