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Sez. 3, Sentenza n. 3289 del 27/05/1982 (Rv. 421252 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE AD OPERA DEL PROCURATORE COSTITUITO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - COSTITUZIONE D'UNA DELLE CONTROPARTI ANCHE COME COEREDE DEL DE CUIUS - IRRILEVANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COEREDI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421252-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE AD OPERA DEL PROCURATORE COSTITUITO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - COSTITUZIONE D'UNA DELLE CONTROPARTI ANCHE COME COEREDE DEL DE CUIUS - IRRILEVANZA - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI COEREDI - ESCLUSIONE.*

In caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio, quand'anche una delle controparti si costituisca pure come coerede del de cuius il processo non può essere interrotto in Mancanza della dichiarazione del procuratore prevista dall'art. 300 cod. proc. civ., né, conseguentemente, sussiste alcun Obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi non costituiti in proprio, non ricevendo costoro alcun pregiudizio dalla predetta situazione processuale, in quanto rappresentati - attraverso la persistente rappresentanza processuale del de cuius - dal di lui procuratore, che continua legittimamente il suo mandato, secondo la facoltà a lui consentita dall'ordinamento, per non avere effettuato la suindicata dichiarazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)