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Sez. 3, Sentenza n. 1742 del 14/03/1984 (Rv. 433803 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO AD OPERA DEL PROCURATORE COSTITUITO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - CONOSCENZA DEL DECESSO DA PARTE DEL GIUDICE E DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433803-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE O NOTIFICAZIONE DELL'EVENTO AD OPERA DEL PROCURATORE COSTITUITO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO - CONOSCENZA DEL DECESSO DA PARTE DEL GIUDICE E DELLA CONTROPARTE - IRRILEVANZA.*

L'interruzione del processo per la morte della parte costituita in giudizio a mezzo di procuratore non si verifica automaticamente, ma consegue solo alla dichiarazione o alla notificazione dell'evento alle altre parti per iniziativa del procuratore. Pertanto, se il procuratore abbia continuato a svolgere il suo mandato, l'interruzione del processo non può verificarsi, anche se il giudice e la controparte siano venuti a conoscenza aliunde del decesso, sicché il giudizio si svolge validamente nei confronti della parte defunta che, nel processo, è considerata come ancora in vita. (V 1940/82, mass n 419794; (V 2326/81, mass n 413061; (V 3132/80, mass n 406916; (Conf 2866/83, mass n 427779; (Conf 3289/82, mass n 421252; (Conf 5427/81, mass n 416136; (Conf 3664/80, mass n 407529).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)