diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 116 del 15/01/1973 (Rv. 361868 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI PRETERMESSI - INOSSERVANZA DEL TERMINE ASSEGNATO DALLA CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361868-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI PRETERMESSI - INOSSERVANZA DEL TERMINE ASSEGNATO DALLA CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - FATTISPECIE.*

Va dichiarato inammissibile il ricorso per Cassazione, in ipotesi di causa inscindibile, se non si e provveduto, nel termine fissato, alla integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti pretermessi all'atto della notificazione del ricorso stesso. (nella specie, la SC aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di uno dei proponenti il concordato preventivo, con cessione dei beni, che era stato parte nel giudizio di omologazione). (Conf 281/72, mass n 356123).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 179, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 179, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)