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Sez. 2, Sentenza n. 281 del 05/02/1972 (Rv. 356123 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA OSSERVANZA DELL'ORDINE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356123-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI - MANCATA OSSERVANZA DELL'ORDINE DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE.*

A norma dell'art 331 cod proc civ, nel caso di cause inscindibili, la omessa integrazione del contraddittorio nel termine perentorio all' uopo assegnato importa l'inammissibilita del gravame. (Conf 336'70, mass n 345228).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)