Sez. 6, Sentenza n. 4799 del 12/12/1995 Cc. (dep. 15/03/1996) Rv. 204498 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato | Revoca relativa al reato più grave - Potere del suddetto giudice di rideterminare la pena stabilita per la continuazione - Esclusione - Ragione.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Revoca della sentenza per abolizione del reato
Qualora venga disposta ex art. 673 cod. proc. pen. la revoca della sentenza di condanna per il reato più grave della continuazione criminosa a seguito di "abolitio criminis", non può il giudice dell'esecuzione rideterminare la pena stabilita a titolo di aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. per i reati concorrenti, separatamente giudicati, atteso che un potere siffatto non gli compete se non nella sola ipotesi prevista dall'art. 671 cod. proc. pen. (applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale o del reato continuato).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)