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Sez. 1, Sentenza n. 4520 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230750 - 01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato | Reato continuato - Depenalizzazione di violazioni componenti il reato continuato - Omessa determinazione, in sede di cognizione, degli aumenti di pena per esse - Obbligo di provvedervi a carico del giudice dell'esecuzione ai fini dell'eliminazione delle relative pene - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230750-01

ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - revoca della sentenza per abolizione del reato

In tema di continuazione, poiché la determinazione forfettaria della pena non è consentita, in quanto l'art. 533, comma secondo, cod. proc. pen. prevede che il giudice stabilisca la pena per ciascun reato e poi determini quella complessiva osservando la norma di cui all'art. 81 cod. pen., allorché il giudice della cognizione non abbia specificato i singoli aumenti per ciascuna violazione, quello dell'esecuzione deve individuarli partitamente, qualora a seguito di depenalizzazione di violazioni componenti il reato continuato, occorra espungere dalla pena complessivamente inflitta quella imputabile a dette violazioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 533 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)