Sez. 1, Sentenza n. 1836 del 09/02/2001 (Rv. 543741 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) | Rinnovazione della procedura espropriativa - Proroga del periodo non scaduto di occupazione legittima - Differenza - Conseguenze.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - IN GENERE (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)
In tema di espropriazione per pubblico interesse, la rinnovazione della procedura espropriativa - a differenza dell'istituto della proroga di una occupazione non scaduta - opera sempre in termini di soluzione di continuità rispetto alla pregressa fase, alla quale non ha possibilità di raccordarsi "ex tunc"; ne consegue che, se medio tempore la realizzazione dell'opera sia già avvenuta, l'intera rinnovazione sarà disposta inutilmente e nella totale impossibilità di immutare il titolo di acquisizione dell'opera all'espropriante; se, viceversa, l'opera non sia stata realizzata e sia rimasta immutata, pur a termini scaduti, la condizione di occupazione del fondo, da ciò non deriva alcun impedimento perché l'espropriante possa riapprovare la dichiarazione di pubblica utilità e fissare nuovi termini, competendo al proprietario del fondo occupato il diritto di chiedere, una volta divenuta inefficace la prima dichiarazione ed in difetto di alcuna opera di irreversibile trasformazione del fondo, la restituzione dell'area indebitamente occupata e l'indennità per l'occupazione che si sia in tal guisa illegittimamente protratta.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)